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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'articolo 2 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 2. - (Maggiore eta'. Capacita' di agire). - La maggiore eta'
e' fissata al compimento del diciottesimo anno. Con la maggiore eta'
si acquista la capacita' di compiere tutti gli atti per i quali non
sia stabilita una eta' diversa.
Sono salve le leggi speciali che stabiliscono un'eta' inferiore in
materia di capacita' a prestare il proprio lavoro. In tal caso il
minore e' abilitato all'esercizio dei diritti e delle azioni che
dipendono dal contratto di lavoro".