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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I capitani dell'Arma dei carabinieri, inseriti nei primi 35, 35 e
34 posti della graduatoria di merito dei dichiarati idonei e non
prescelti nell'avanzamento ordinario per ciascuno degli anni 1974,
1975 e 1976, sono promossi - mediante la formazione di appositi
quadri suppletivi - al grado di maggiore a decorrere rispettivamente
dal 1 gennaio 1975, 1 gennaio 1976 e 1 gennaio 1977.
Le necessarie vacanze nel grado di maggiore sono formate mediante
promozioni al grado di tenente colonnello, in eccedenza all'organico
di tale grado.
La temporanea eccedenza determinata nel grado di tenente colonnello
per effetto di dette promozioni verra' riassorbita con le vacanze
derivanti da cause diverse da quelle indicate nelle lettere a) e d)
del primo comma dell'articolo 44 della legge 12 novembre 1955, n.
1137.
Di tale eccedenza non si tiene conto nelle determinazioni delle
aliquote di ruolo dei tenenti colonnelli da valutare per
l'avanzamento.