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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La localizzazione, l'autorizzazione e il nulla osta alla
costruzione delle centrali elettronucleari dell'ENEL sono
disciplinate dagli articoli seguenti, fatti salvi i poteri delle
regioni a statuto speciale e delle province autonome di Bolzano e di
Trento.