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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'Istituto mobiliare italiano (IMI), l'Ente partecipazioni e
finanziamento industria manifatturiera (EFIM), l'Ente nazionale
idrocarburi (ENI) e l'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI)
sono autorizzati a concorrere, rispettivamente, sino a L. 48 miliardi
il primo, e sino a L. 16 miliardi ciascuno, gli altri, all'aumento di
capitale per L. 96 miliardi della Societa' per la gestione e
partecipazioni industriali - GEPI - Societa' per azioni, costituita
ai sensi dell'articolo 5 della legge 22 marzo 1971, n. 184.
Per consentire le sottoscrizioni di cui al comma precedente, i
fondi di dotazione dell'EFIM, dell'ENI e dell'IRI sono aumentati di
L. 16 miliardi ciascuno e l'onere relativo di complessive L. 48
miliardi sara' iscritto nello stato di previsione della spesa del
Ministero delle partecipazioni statali in ragione di L. 24 miliardi
per ciascuno degli anni 1975 e 1976.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a conferire la somma di L.
48 miliardi al patrimonio dell'IMI in ragione di L. 24 miliardi per
ciascuno degli anni 1975 e 1976, per consentire a questi la
sottoscrizione di cui al precedente primo comma.
Si applicano il terzo, quinto e sesto comma dell'articolo 1 della
legge 1 febbraio 1974, n. 59.