Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La liquidazione coatta amministrativa delle societa' cooperative
disposta ai sensi dell'articolo 2540 del codice civile, la
liquidazione delle societa' cooperative conseguente allo scioglimento
della societa' per atto dell'autorita' nei casi di cui all'articolo
2544 del codice civile e di cui all'articolo 22 del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n.
1577, ratificato con legge 2 aprile 1951, n. 302, e modificato con la
legge 17 febbraio 1971, n. 127, la liquidazione coatta dei consorzi
riconosciuti ai sensi della legge 25 giugno 1909, n. 422, e delle
associazioni di cooperative erette in ente morale disposta ai sensi
del primo comma dell'articolo 1 del regio decreto-legge 13 agosto
1926, n. 1554, la liquidazione dei predetti consorzi conseguente allo
scioglimento d'ufficio nei casi di cui all'articolo 85 del
regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, la
liquidazione dei consorzi cooperativi specificati nell'articolo
27-quater del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14
dicembre 1947, n. 1577, modificato con la legge 17 febbraio 1971, n.
127, conseguente al provvedimento di scioglimento di cui all'articolo
2544 del codice civile, nonche' la liquidazione coattiva di ogni
altro ente cooperativo assoggettato alla vigilanza del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale sono disciplinate dalle norme
generali sulla liquidazione coatta amministrativa contenute nel
titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, salvo quanto
previsto dalle leggi speciali e - in ogni caso - dalle disposizioni
della presente legge.