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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
In caso di disoccupazione derivante da licenziamento ovvero da
mancato rinnovo del contratto di lavoro stagionale da parte del
datore di lavoro all'estero, i lavoratori italiani rimpatriati,
nonche' i lavoratori frontalieri, hanno diritto al trattamento
ordinario di disoccupazione per un periodo di 180 giorni, detratto il
periodo eventualmente indennizzato in base a norme di accordi
internazionali. Per lo stesso periodo i lavoratori medesimi hanno
diritto agli assegni familiari ed all'assistenza sanitaria per se' e
per i familiari a carico.
La concessione delle prestazioni di cui al precedente comma e'
subordinata alla condizione che il rimpatrio sia intervenuto entro il
termine di 180 giorni dalla data del licenziamento o dalla fine del
contratto di lavoro stagionale e sempreche' il rimpatrio stesso
risulti in data successiva al 1 novembre 1974.