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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a somministrare
all'Istituto mobiliare italiano ulteriori fondi, entro il limite di
30 miliardi di lire, destinati alla concessione di finanziamenti per
le finalita' previste dalla legge 18 dicembre 1961, n. 1470, e
successive integrazioni e con le modalita' e condizioni della legge
predetta e successive modificazioni, salvo quanto stabilito dal comma
seguente.
Le modalita' di esecuzione, le condizioni, la durata e il tasso di
interesse a cui saranno accordati i finanziamenti sono stabiliti, su
proposta del Comitato di cui all'articolo 3 della legge 18 dicembre
1961, n. 1470, con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con
quello per l'industria, il commercio e l'artigianato sentito il
Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.