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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il servizio di assistenza alla famiglia e alla maternita' ha come
scopi:
a) l'assistenza psicologica e sociale per la preparazione alla
maternita' ed alla paternita' responsabile e per i problemi della
coppia e della famiglia, anche in ordine alla problematica minorile;
b) la somministrazione dei mezzi necessari per conseguire le
finalita' liberamente scelte dalla coppia e dal singolo in ordine
alla procreazione responsabile nel rispetto delle convinzioni etiche
e dell'integrita' fisica degli utenti;
c) la tutela della salute della donna e del prodotto del
concepimento;
d) la divulgazione delle informazioni idonee a promuovere ovvero
a prevenire la gravidanza consigliando i metodi ed i farmaci adatti a
ciascun caso.