Legge Ordinaria n. 405 del 29/07/1975 (Pubblicata nella G.U. del 27 agosto 1975 n. 227)
Istituzione dei consultori familiari.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  servizio  di assistenza alla famiglia e alla maternita' ha come
scopi:
    a)  l'assistenza  psicologica  e sociale per la preparazione alla
maternita'  ed  alla  paternita'  responsabile e per i problemi della
coppia e della famiglia, anche in ordine alla problematica minorile;
    b)  la  somministrazione  dei  mezzi  necessari per conseguire le
finalita'  liberamente  scelte  dalla  coppia e dal singolo in ordine
alla  procreazione responsabile nel rispetto delle convinzioni etiche
e dell'integrita' fisica degli utenti;
    c)  la  tutela  della  salute  della  donna  e  del  prodotto del
concepimento;
    d)  la divulgazione delle informazioni idonee a promuovere ovvero
a prevenire la gravidanza consigliando i metodi ed i farmaci adatti a
ciascun caso.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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