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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La facolta' di cui al primo comma punto 2) dell'articolo 3 della
legge 25 novembre 1971, n. 1079, si applica anche per i periodi di
contribuzione obbligatoria nella assicurazione generale per
l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti che abbiano dato titolo a
liquidazione di pensione d'invalidita' a carico dell'assicurazione
stessa.
I lavoratori iscritti al fondo di previdenza per i dipendenti
dall'Ente nazionale per l'energia elettrica e dalle aziende
elettriche private ed i titolari di pensione a carico del fondo
stesso, i quali possano far valere periodi di contribuzione
obbligatoria nell'assicurazione generale per l'invalidita', la
vecchiaia ed i superstiti che abbiano dato titolo a liquidazione di
pensione di invalidita' a carico dell'assicurazione stessa, possono
chiedere con effetto dal 1 gennaio 1969 il ripristino della posizione
assicurativa pensionistica presso l'Istituto nazionale della
previdenza sociale esistente prima dell'applicazione nei loro
confronti del quarto comma dell'articolo 3 della legge 25 novembre
1971, n. 1079. In tal caso i periodi di contribuzione suddetti non
sono considerati utili ai fini del conseguimento del diritto e della
determinazione della misura delle prestazioni a carico del fondo.