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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per assicurare la prosecuzione dei lavori di quadruplicamento della
linea Roma-Firenze, l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e'
autorizzata ad assumere impegni fino alla concorrenza di 200 miliardi
di lire, regolando i conseguenti pagamenti in modo da non superare i
limiti degli stanziamenti che verranno iscritti nel titolo II -
Spese
in conto capitale - del bilancio della stessa Azienda, in ragione
di: lire 50 miliardi per il 1975;
lire 50 miliardi per il 1976;
lire 50 miliardi per il 1977;
lire 50 miliardi per il 1978.
Per la piu' rapida realizzazione dei lavori, l'Azienda autonoma
delle ferrovie dello Stato e' autorizzata ad avvalersi delle facolta'
previste dal decreto-legge 2 agosto 1929, n. 2150, convertito nella
legge 22 dicembre 1930, n. 1752, e successive modificazioni, ferme
restando le facolta' stabilite dalle leggi, per l'Azienda, in materia
di progettazione ed esecuzione delle opere.