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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Norme generali
Le disposizioni di cui alla presente legge realizzano un intervento
per mezzo di due piani triennali dal 1975 al 1980 nel quadro della
programmazione scolastica nazionale.
I programmi di edilizia scolastica, debbono assicurare un
equilibrato sviluppo delle strutture educative nei vari tipi di
scuola.
I nuovi edifici scolastici, comprensivi di palestre e di impianti
sportivi, dovranno essere distribuiti sul territorio e progettati in
modo da realizzare un sistema a dimensioni e localizzazioni ottimali
il quale:
a) preveda ogni edificio scolastico come struttura inserita in un
contesto urbanistico e sociale che garantisca a tutti gli alunni di
formarsi nelle migliori condizioni ambientali ed educative e,
compatibilmente con la preminente attivita' didattica della scuola,
consenta la fruibilita' dei servizi scolastici, educativi, culturali
e sportivi da parte della comunita', secondo il concetto
dell'educazione permanente e consenta anche la piena attuazione delle
norme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio
1974, n. 416;
b) favorisca l'integrazione tra piu' scuole di uno stesso
distretto scolastico, assicurando il coordinamento e la migliore
utilizzazione delle attrezzature scolastiche e dei servizi, nonche'
la interrelazione tra le diverse esperienze educative;
c) consenta una facile accessibilita' alla scuola per le varie
eta' scolari tenendo conto, in relazione ad essa, delle diverse
possibilita' di trasporto e permetta la scelta tra i vari indirizzi
di studi indipendentemente dalle condizioni economiche e sociali;
d) permetta la massima adattabilita' degli edifici scolastici per
l'attuazione del tempo pieno e lo svolgimento delle attivita'
integrative in relazione al rinnovamento e aggiornamento delle
attivita' didattiche.