Legge Ordinaria n. 412 del 05/08/1975 (Pubblicata nella G.U. del 28 agosto 1975 n. 229)
Norme sull'edilizia scolastica e piano finanziario d'intervento.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
                           Norme generali

  Le disposizioni di cui alla presente legge realizzano un intervento
per  mezzo  di  due piani triennali dal 1975 al 1980 nel quadro della
programmazione scolastica nazionale.
  I   programmi   di   edilizia  scolastica,  debbono  assicurare  un
equilibrato  sviluppo  delle  strutture  educative  nei  vari tipi di
scuola.
  I  nuovi  edifici scolastici, comprensivi di palestre e di impianti
sportivi,  dovranno essere distribuiti sul territorio e progettati in
modo  da realizzare un sistema a dimensioni e localizzazioni ottimali
il quale:
    a) preveda ogni edificio scolastico come struttura inserita in un
contesto  urbanistico  e sociale che garantisca a tutti gli alunni di
formarsi   nelle  migliori  condizioni  ambientali  ed  educative  e,
compatibilmente  con  la preminente attivita' didattica della scuola,
consenta  la fruibilita' dei servizi scolastici, educativi, culturali
e   sportivi   da   parte   della   comunita',  secondo  il  concetto
dell'educazione permanente e consenta anche la piena attuazione delle
norme  previste dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio
1974, n. 416;
    b)  favorisca  l'integrazione  tra  piu'  scuole  di  uno  stesso
distretto  scolastico,  assicurando  il  coordinamento  e la migliore
utilizzazione  delle  attrezzature scolastiche e dei servizi, nonche'
la interrelazione tra le diverse esperienze educative;
    c)  consenta  una  facile accessibilita' alla scuola per le varie
eta'  scolari  tenendo  conto,  in  relazione  ad essa, delle diverse
possibilita'  di  trasporto e permetta la scelta tra i vari indirizzi
di studi indipendentemente dalle condizioni economiche e sociali;
    d) permetta la massima adattabilita' degli edifici scolastici per
l'attuazione  del  tempo  pieno  e  lo  svolgimento  delle  attivita'
integrative  in  relazione  al  rinnovamento  e  aggiornamento  delle
attivita' didattiche.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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