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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di
confine sull'olio di oliva di pressione commestibile, sull'olio di
oliva lampante, sull'olio di oliva lavato e sull'olio estratto dalla
sansa di oliva sono soppresse.
La sovrimposta di confine sull'olio di oliva rettificato, sull'olio
di sansa di oliva rettificato e sugli oli acidi di oliva di
raffinazione importati dall'estero e' soppressa.