Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le disposizioni di cui all'articolo 59, ultimo comma, del
decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con
modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, sono estese ai
cantieri di lavoro, di rimboschimento e sistemazione montana previsti
dalla legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni.
Ai lavoratori avviati ai cantieri di cui al precedente comma e'
corrisposto a carico del Fondo per l'addestramento professionale dei
lavoratori, per ogni giornata di effettiva presenza, un assegno
dell'importo di lire 3.000.
L'importo dell'assegno di cui sopra e' aumentato, ogni biennio, a
decorrere dal 1 luglio 1977, con decreto del Ministro per il lavoro e
la previdenza sociale, in misura percentuale pari alle variazioni
dell'indice del costo della vita calcolato dall'Istituto centrale di
statistica ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei
lavoratori dell'industria.
Ai fini previsti nel precedente comma, la variazione percentuale
dell'indice del costo della vita e' determinata confrontando il
valore medio dell'indice relativo al periodo compreso dal trentesimo
al settimo mese anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento
dell'assegno con il valore medio dell'indice in base al quale e'
stato effettuato il precedente aumento; in sede di prima applicazione
il confronto e' effettuato con riferimento al valore medio
dell'indice relativo al periodo dal 1 gennaio 1975 al 31 dicembre
1976.
Per i lavoratori di cui al comma secondo i periodi di lavoro
prestati nei cantieri sono esclusi dal computo del periodo massimo
stabilito per la corresponsione delle prestazioni contro la
disoccupazione involontaria.