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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Alle prestazioni sanitarie ed economiche dell'assicurazione
obbligatoria contro la tubercolosi hanno diritto, per se' e per i
componenti la propria famiglia, i titolari di pensioni o rendite di
cui ai punti 1 e 3 dell'articolo 1 della legge 4 agosto 1955, n. 692,
sempreche' l'assistenza stessa non spetti per altro titolo o in
virtu' di assicurazione obbligatoria propria o di altri membri della
famiglia.