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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'articolo 2751 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 2751 - Crediti per spese funebri, d'infermita', alimenti. -
Hanno privilegio generale sui mobili, nell'ordine che segue, i
crediti riguardanti:
1) le spese funebri necessarie secondo gli usi;
2) le spese d'infermita' fatte negli ultimi sei mesi della vita
del debitore;
3) le somministrazioni di vitto, vesti e alloggio, nei limiti
della stretta necessita', fatte al debitore per lui e per la sua
famiglia negli ultimi sei mesi;
4) i crediti di alimenti per gli ultimi tre mesi a favore delle
persone alle quali gli alimenti sono dovuti per legge".