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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'integrazione salariale prevista dall'articolo 1 della legge 3
febbraio 1963, n. 77, e successive modifiche, e' corrisposta fino ad
un periodo massimo di tre mesi continuativi, prorogabili
eccezionalmente, nei soli casi di riduzione dell'orario di lavoro,
per periodi trimestrali fino ad un massimo complessivo di 12 mesi.
Qualora l'impresa abbia fruito di 12 mesi consecutivi di
integrazione salariale, una nuova domanda puo' essere proposta per la
medesima unita' produttiva per la quale l'integrazione e' stata
concessa, quando sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di
normale attivita' lavorativa.
L'integrazione salariale relativa a piu' periodi non consecutivi
non puo' superare complessivamente la durata di 12 mesi in un
biennio.