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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Dopo l'espletamento dei concorsi per titoli previsti dal primo e
secondo comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, fatta salva la percentuale dei
posti da riservare ai concorsi interni a norma dell'articolo 8 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, i
posti ancora disponibili o che si renderanno disponibili entro il 31
dicembre 1976 nelle qualifiche iniziali dei ruoli del personale
impiegatizio di cui alle tabelle B e C, allegate al suindicato
decreto n. 283 del 1971 e successive integrazioni, sono conferiti
agli idonei dei concorsi banditi posteriormente al 1 gennaio 1961 e
di quelli banditi alla data di entrata in vigore della presente legge
secondo il seguente ordine:
1) idonei dei concorsi riservati per l'accesso ai ruoli, indetti
ai sensi della legge 7 dicembre 1961, n. 1264.
La disposizione e' applicabile anche agli idonei attualmente
appartenenti a qualifica e carriera diversa da quella rivestita
all'atto del concorso. Al personale nominato sono riconosciuti i
benefici previsti dalla legge 27 luglio 1967, n. 662;
2) idonei dei concorsi previsti dall'articolo 8 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e
dall'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo
1971, n. 283;
3) idonei di altri concorsi.
Qualora tra gli idonei di ciascun gruppo vi siano, per la medesima
qualifica, idonei di diversi concorsi, si compila una sola
graduatoria in base alla votazione conseguita da ciascun aspirante
ridotta in centesimi.
Nel caso di aspiranti con piu' di una idoneita' si prende in
considerazione quella con votazione piu' alta e si aggiunge un punto
per ciascun'altra idoneita'. A parita' di votazione la preferenza e'
determinata a seconda dei criteri stabiliti dal quarto comma
dell'articolo 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Nel caso di concorsi banditi su base regionale o interregionale, a
norma della legge 4 agosto 1965, n. 1027, le graduatorie di cui al
precedente comma restano distinte secondo le modalita' stabilite
negli originari bandi di concorso ai fini della ripartizione dei
posti conferibili, da effettuarsi sulla base del rapporto tra il
numero complessivo dei posti messi a suo tempo a concorso ed il
numero dei posti destinati ai singoli concorsi su base regionale o
interregionale. Per gli idonei in piu' di un concorso si applicano le
norme di cui al comma precedente.
Le nomine del suddetto personale avverranno a domanda da parte
degli interessati da presentarsi entro sessanta giorni dalla
pubblicazione della presente legge.