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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
(Trattamento di pensione per i mutilati ed invalidi di guerra)
Le tabelle C ed F annesse alla legge 28 luglio 1971, n. 585, sono
sostituite dalle corrispondenti tabelle allegate alla presente legge.