Legge Ordinaria n. 47 del 01/03/1975 (Pubblicata nella G.U. del 14 marzo 1975 n. 72)
Norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Ai  fini della difesa e della conservazione del patrimonio boschivo
dagli  incendi,  sono  predisposti, nel termine di centottanta giorni
dall'entrata  in  vigore  della  presente  legge,  piani regionali ed
interregionali,  articolati  per  province  o  per  aree territoriali
omogenee.
  I piani elaborati dagli organi competenti delle regioni avvalendosi
del personale tecnico del Corpo forestale dello Stato e di intesa con
il  Corpo  dei  vigili  del fuoco, sentite le comunita' montane, sono
coordinati  ed  approvati dal Ministro per l'agricoltura e le foreste
di  concerto  con  il  Ministro per l'interno e con il Ministro per i
beni  culturali  e  ambientali,  entro  sessanta  giorni  dalla  loro
presentazione.
  In caso di mancata predisposizione e presentazione del piano, entro
il  predetto  termine,  il Ministro per l'agricoltura e le foreste e'
autorizzato a provvedervi.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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