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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare gli
accordi relativi ai servizi aerei, conclusi tra l'Italia e gli Stati
sottoindicati:
a) Jugoslavia - accordo, tre memoranda e protocollo (Roma, 24
maggio 1967);
b) Costa d'Avorio - accordo, un memorandum, due scambi di note.
(Abidjan, 19 febbraio 1968);
c) Filippine. (Manila, 25 gennaio 1969);
d) Sierra Leone. (Roma, 6 maggio 1970);
e) Arabia Saudita. (Gedda, 13 ottobre 1971);
f) Repubblica dominicana. (Santo Domingo, 31 dicembre 1971);
g) Gabon. (Roma, 9 marzo 1972);
h) Cipro. (Nicosia, 24 novembre 1972).