Legge Ordinaria n. 477 del 07/06/1975 (Pubblicata nella G.U. del 24 settembre 1975 n. 255 suppl. ord.)
Ratifica ed esecuzione degli accordi sui servizi aerei conclusi tra l'Italia e gli Stati sottoindicati: Jugoslavia (Roma, 24 maggio 1967), Costa d'Avorio (Abidjan, 19 febbraio 1968), Filippine (Manila, 25 gennaio 1969), Sierra Leone (Roma, 6 maggio 1970), Arabia Saudita (Gedda, 13 ottobre 1971), Repubblica dominicana (Santo Domingo, 31 dicembre 1971), Gabon (Roma, 9 marzo 1972), Cipro (Nicosia, 24 novembre 1972).
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Presidente  della  Repubblica  e'  autorizzato a ratificare gli
accordi  relativi ai servizi aerei, conclusi tra l'Italia e gli Stati
sottoindicati:
    a)  Jugoslavia  -  accordo,  tre memoranda e protocollo (Roma, 24
maggio 1967);
    b)  Costa  d'Avorio - accordo, un memorandum, due scambi di note.
(Abidjan, 19 febbraio 1968);
    c) Filippine. (Manila, 25 gennaio 1969);
    d) Sierra Leone. (Roma, 6 maggio 1970);
    e) Arabia Saudita. (Gedda, 13 ottobre 1971);
    f) Repubblica dominicana. (Santo Domingo, 31 dicembre 1971);
    g) Gabon. (Roma, 9 marzo 1972);
    h) Cipro. (Nicosia, 24 novembre 1972).
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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