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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Il decreto-legge 11 agosto 1975, n. 365, recante provvidenze
particolari per le industrie agricolo-alimentari nel settore del
pomodoro, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni:
Nell'articolo 1, dopo le parole: "produzione di pomodoro", e'
aggiunta la parola: "nazionale".
Nell'articolo 2, il primo comma e' sostituito col seguente:
"E' concesso un aiuto allo stoccaggio privato di pomodori pelati in
scatola e di concentrato di pomodoro nella misura, rispettivamente,
di lire 3450 e di lire 6900 per quintale di prodotto detenuto in
magazzino per un periodo di dodici mesi a partire dal 1 settembre
1975";
nel secondo comma, sono aggiunte alla fine le parole: "e ottenute
dalla lavorazione di prodotto nazionale";
dopo il secondo comma, e' inserito il seguente:
"Alla scadenza di ciascun trimestre compreso nel periodo annuale
suddetto, e' ammessa la liberazione parziale o totale del prodotto
vincolato allo stoccaggio, previa comunicazione al Ministero
dell'agricoltura e delle foreste o agli organi dallo stesso designati
delle quantita' di prodotto che si intende liberare al fine della
conseguente riduzione dell'ammontare dell'aiuto";
nel comma successivo, le lettere a), b) e c) sono sostituite con le
seguenti:
"a) di aver detenuto in magazzino e non venduto i prodotti di cui
al presente articolo per un periodo a decorrere dal 1 settembre 1975,
di un anno o di uno o piu' trimestri del medesimo;
b) di aver ritirato e lavorato nel corso della campagna 1975
quantitativi di pomodoro almeno pari a quelli ritirati e lavorati
nella campagna 1974 o non inferiori a quelli preventivamente
convenuti in sede di accordi locali tra i rappresentanti delle
categorie interessate;
c) di aver corrisposto ai produttori agricoli, direttamente o
tramite le associazioni dei produttori ortofrutticoli, un prezzo di
acquisto del pomodoro nella misura fissata dagli accordi intervenuti
tra i rappresentanti delle categorie interessate con l'assistenza di
organi statali o regionali";
nel penultimo comma, la parola: "terzo" e' sostituita con la parola
"quarto";
nell'ultimo comma, la parola: "semestre" e' sostituita con la
parola "periodo".
Nell'articolo 3, al primo comma, le parole: "lire 2000" sono
sostituite con le parole: "lire 4000";
il secondo comma e' sostituito con i seguenti:
"Il contributo, che e' assicurato ai produttori agricoli mediante
il pagamento da parte delle industrie di trasformazione di un prezzo
di acquisto non inferiore a lire 9600 per quintale di prodotto reso
in campagna, IVA esclusa, sara' corrisposto alle industrie medesime
dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, su domanda degli
interessati.
Il contributo di cui al precedente comma verra' concesso alle
cooperative agricole a condizione che dimostrino di aver assicurato
ai soci conferenti pomodoro di qualita' San Marzano un prezzo finale
di riparto corrispondente ai ricavi ottenuti dalla vendita del
prodotto, depurati delle sole spese di gestione.
La domanda di concessione di contributo da parte degli interessati
dovra' essere corredata di attestazione concernente:
a) le quantita' di prodotto ad essi conferite dai soci o cedute
dai produttori agricoli;
b) l'avvenuta corresponsione ai soci o ai produttori agricoli
degli importi come sopra determinati".
Dopo l'articolo 3 sono aggiunti i seguenti:
Art. 3-bis. - "Alle organizzazioni di produttori ortofrutticoli,
inscritte nell'elenco di cui all'art. 5 della legge 27 luglio 1967,
n. 622, che hanno effettuato operazioni di ritiro di pomodoro dal
mercato con l'osservanza delle disposizioni comunitarie vigenti in
materia, e a quelle che hanno ceduto il prodotto alle industrie di
trasformazione, e' concesso, per le difficolta' dalle stesse
incontrate nelle operazioni di trasporto e i conseguenti maggiori
costi, un contributo di lire 600 per quintale di prodotto ritirato".
Art. 3-ter. - "Sono concessi alle cooperative agricole e loro
consorzi, nei limiti di una spesa di lire 1.000 milioni, contributi
nella misura massima del 90 per cento delle spese di gestione
sostenute per l'espletamento dell'attivita' di raccolta,
conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita del pomodoro".
Nell'articolo 4, al primo comma, sono aggiunte, alla fine, le
seguenti parole: ", ai quali possono essere chiamate a partecipare le
organizzazioni dei produttori";
i commi secondo, terzo e quarto sono sostituiti con i seguenti:
"E' istituita, presso il Ministero dell'agricoltura e delle
foreste, una commissione con il compito di promuovere intese tra le
categorie interessate alla produzione, trasformazione e
commercializzazione del pomodoro allo scopo di stipulare, entro il 31
dicembre di ciascun anno, accordi interprofessionali per la
fissazione del prezzo di cessione del prodotto destinato alla
trasformazione nonche' per la programmazione delle attivita' nel
settore. Gli accordi stipulati entro la predetta data valgono per
l'annata agraria successiva.
Fanno parte della commissione, presieduta dal Ministro per
l'agricoltura e le foreste o da un suo delegato, gli assessori delle
regioni maggiormente rappresentative sul piano produttivo o loro
delegati, i rappresentanti delle organizzazioni economiche e
sindacali di produttori agricoli, i rappresentanti delle industrie
conserviere pubbliche, private e cooperative, nonche' un funzionario
per ciascuno dei Ministeri dell'agricoltura e delle foreste,
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e delle
partecipazioni statali.
Alla nomina dei componenti della commissione si provvede con
decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, su designazione
degli enti e delle organizzazioni di categoria interessate.
Le regioni possono costituire commissioni, anche articolate per
province e per zone intercomunali, ai fini di assicurare
l'applicazione dei rapporti normativi ed economici, la programmazione
della produzione dei prodotti agricoli per la cessione all'industria
di trasformazione nel rispetto degli accordi interprofessionali
realizzati nazionalmente".
Nell'articolo 5, al primo comma, le parole: "lire 8.500 milioni"
sono sostituite con le parole: "lire 19 miliardi".
Dopo l'articolo 5 e' inserito il seguente:
Art. 5-bis. - "Le somme che dovessero residuare dall'applicazione
delle disposizioni del presente decreto saranno destinate a favore
delle cooperative agricole e loro consorzi nonche' delle associazioni
di produttori ortofrutticoli, iscritte nell'elenco di cui all'art. 5
della legge 27 luglio 1967, n. 622, che operano nel settore del
pomodoro, per la realizzazione di iniziative dirette al miglioramento
qualitativo ed alla difesa della produzione, in base a criteri che
saranno fissati dalla commissione di cui al precedente articolo 4".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 ottobre 1975
LEONE
MORO - MARCORA -
ANDREOTTI - COLOMBO -
TOROS - DONAT-CATTIN
Visto, il Guardasigilli: REALE