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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le disposizioni relative all'obbligo dell'indicazione del numero di
codice fiscale, previste nel decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 605, hanno effetto:
a) dal 1 gennaio 1977 per gli atti di cui alle lettere e), d),
e), f), g) ed i) dell'articolo 6 del predetto decreto con esclusione
di quelli indicati dagli articoli 27, 28, 29, 31 e 33 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni;
b) dal 1 luglio 1977 per gli atti di cui alla lettera b) del
detto articolo 6, per gli atti di cui all'ultimo comma dello stesso
articolo nonche' per le dichiarazioni e allegati di cui agli articoli
27, 28, 29, 31 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;
c) dal 1 gennaio 1978 per gli atti di cui alle lettere a) ed h)
del medesimo articolo.