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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' convertito in legge il decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376,
concernente provvedimenti per il rilancio dell'economia riguardanti
le esportazioni, l'edilizia e le opere pubbliche, con le seguenti
modificazioni:
L'articolo 4 e' sostituito con il seguente:
E' autorizzata l'assegnazione, anche in deroga alle vigenti
disposizioni, agli istituti autonomi per le case popolari o loro
consorzi, in aggiunta all'importo di cui all'articolo 1 della legge
27 maggio 1975, n. 166, dell'ulteriore somma di L. 371.700.000.000 ai
fini della realizzazione di programmi d'intervento di edilizia
sovvenzionata, ai sensi del citato articolo 1 e della legge 22
ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni, di
ammontare unitario non inferiore a lire 2 miliardi, anche per
blocchi, specie per le aree metropolitane in cui si rilevino piu'
intensamente fenomeni di immigrazione o di concentrazione
demografica.
Le regioni, sulla base dell'importo loro attribuito secondo le
percentuali stabilite dalla delibera del Comitato interministeriale
per la programmazione economica del 16 marzo 1972, formulano entro il
31 ottobre 1975 il programma di localizzazione degli interventi
dandone comunicazione al CER, agli IACP ed ai comuni interessati.
In aggiunta alle somme di cui al primo comma e' autorizzata
l'assegnazione di L. 228.300.000.000 per la esecuzione di programmi
corredati da progetti esecutivi per opere da realizzare su aree
espropriate o in proprieta' nei piani di zona di cui alla legge 18
aprile 1962, n. 167, e per le quali sia gia' stata rilasciata la
licenza edilizia. Il Ministro per i lavori pubblici, presidente del
Comitato per l'edilizia residenziale, entro il 31 ottobre 1975
secondo programmi formulati dalle regioni predispone il piano di
assegnazione dei fondi di cui al presente comma. L'eventuale somma
residua sara' distribuita entro il 30 novembre 1975 secondo quanto
previsto dall'articolo 1 della legge 27 maggio 1975, n. 166.
L'importo complessivo di lire 600 miliardi di cui al primo e al
terzo comma del presente articolo sara' versato sul conto corrente
previsto dal terzo comma dell'articolo 6 della legge 27 maggio 1975,
n. 166.
L'articolo 5 e' sostituito con il seguente:
Per la realizzazione degli interventi di cui al precedente articolo
si applicano le disposizioni degli articoli 2, 3 e 4 della legge 27
maggio 1975, n. 166.
I termini previsti dal quarto e quinto comma dell'articolo 3 della
legge 27 maggio 1975, n. 166, sono prorogati fino al 31 dicembre
1975.
L'articolo 6 e' sostituito con il seguente:
Per la concessione di contributi ai sensi dell'articolo 72 della
legge 22 ottobre 1971, n. 865, e del titolo II del decreto-legge 6
settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1 novembre 1965, n.
1179, e successive modificazioni ed integrazioni, in aggiunta ai
limiti d'impegno di cui all'articolo 9 della legge 27 maggio 1975, n.
166, sono autorizzati, rispettivamente, gli ulteriori limiti di
impegno di lire 25 miliardi e di lire 15 miliardi per l'anno
finanziario 1976. Le annualita' relative sono iscritte nello stato di
previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.
II Ministro per i lavori pubblici, presidente del Comitato per
l'edilizia residenziale, entro il 31 ottobre 1975 provvede alla
ripartizione territoriale dei contributi, secondo i criteri stabiliti
dal secondo comma dell'articolo 9 della legge 27 maggio 1975, n.
166.
Il termine previsto dal primo comma dell'articolo 12 della legge 27
maggio 1975, n. 166, per l'invio da parte delle regioni del nulla
osta ai privati, alle cooperative e agli enti pubblici che hanno
presentato domanda ai sensi dell'articolo 11 della stessa legge 27
maggio 1975, n. 166, e nei termini previsti dallo stesso articolo 11,
al comune interessato, all'istituto di credito ed al CER decorre
dalla data di comunicazione alla regione della ripartizione
territoriale dei contributi. Il termine previsto dal successivo
articolo 13 della citata legge 27 maggio 1975, n. 166, decorre dalla
data di comunicazione ai comuni interessati del nulla osta regionale
rilasciato.
I termini previsti dal primo e dal terzo comma dell'articolo 16
della legge 27 maggio 1975, n. 166, sono prorogati rispettivamente al
29 febbraio 1976 ed al 31 marzo 1976.
La limitazione temporale riguardante l'iscrizione presso la camera
di commercio, industria, agricoltura e artigianato, di cui al primo
comma dell'articolo 11 della legge 27 maggio 1975, n. 166, non si
applica alle societa' a prevalente partecipazione regionale e/o
comunale.
Dopo l'articolo 6 sono aggiunti i seguenti:
Art. 6-bis. - L'alinea e il primo capoverso del primo comma
dell'articolo 10 della legge 27 maggio 1975, n. 166, sono sostituiti
dai seguenti:
"Il secondo e terzo comma dell'articolo 72 della legge 22 ottobre
1971, n. 865, sono sostituiti dai seguenti: "Tale contributo e'
concesso nella misura occorrente affinche' i mutuatari non vengano
gravati degli interessi, diritti e commissioni, anche per l'eventuale
perdita relativa al collocamento delle cartelle, nonche' per oneri
fiscali e vari e per spese accessorie in misura superiore al 3 per
cento annuo, pari a all'1,5 per cento semestrale oltre al rimborso
del capitale, se enti pubblici o cooperative a proprieta' indivisa il
cui statuto prevede il divieto di cessione in proprieta' degli
alloggi, l'obbligo di trasferimento degli stessi al competente IACP
in caso di liquidazione o di scioglimento della cooperativa; e nella
misura del 4 per cento, pari al 2 per cento semestrale, oltre al
rimborso del capitale, se cooperative a proprieta' divisa, o prive
dei requisiti statutari di cui al presente comma o se privati"".
Art. 6-ter. - E' autorizzato l'utilizzo degli stanziamenti previsti
dall'articolo 6 del presente decreto per l'adeguamento della quota a
carico dello Stato per le operazioni in corso ai sensi dell'articolo
72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
L'articolo 7 e' sostituito dal seguente:
Al fine di consentire la concessione di contributi integrativi alle
cooperative edilizie finanziate ai sensi della legge 2 luglio 1949,
n. 408, e successive modificazioni ed integrazioni, che non abbiano
ottenuto, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il
provvedimento di concessione del mutuo, e' autorizzato il limite di
impegno di lire 2 miliardi per l'anno finanziario 1975.
La misura del contributo integrativo di cui al primo comma e'
determinata dal Ministro per i lavori pubblici tenendo conto del
costo effettivo delle operazioni di mutuo determinato ai sensi del
successivo articolo 8: in ogni caso non potra' gravare sugli
assegnatari degli alloggi un onere minore di quello previsto per i
mutui agevolati di cui alla legge 1 novembre 1965, n. 1179.
E' autorizzato, altresi', il limite di impegno di lire 3 miliardi
per l'anno finanziario 1976 per la concessione di contributi, ai
sensi della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni
ed integrazioni, a cooperative edilizie a proprieta' indivisa,
costituite esclusivamente fra appartenenti alle forze armate e di
polizia, che abbiano i requisiti statutari previsti dall'articolo 72
della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni.
Le annualita' relative ai contributi di cui ai precedenti commi
sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dei
lavori pubblici.
Dopo l'articolo 7 sono aggiunti i seguenti:
Art. 7-bis. - Il limite massimo di 12 milioni di cui alla legge 8
giugno 1966, n. 452, previsto come valore delle assegnazioni a soci
in regime di privilegio, da parte di societa' agricole od edilizie in
possesso dei requisiti prescritti, comprese le disposizioni previste
dall'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile
1945, n. 141, e' elevato a 25 milioni.
Art. 7-ter. - Gli istituti di credito fondiario sono autorizzati,
anche in deroga ai rispettivi statuti, a concedere mutui in favore di
cooperative edilizie che realizzano abitazioni su aree con diritto di
superficie.
All'articolo 9, al primo comma, dopo le parole: "delle aree", sono
aggiunte le seguenti: "e delle somme residue di detto fondo";
al terzo comma le parole: "possono indicare" sono sostituite
dalla seguente: "indicano".
Dopo l'articolo 9 e' aggiunto il seguente:
Art. 9-bis. - Per la concessione dei mutui a valere sul fondo
speciale di cui all'articolo 45 della legge 22 ottobre 1971, n. 865,
e successive integrazioni, si prescinde dai limiti di cui
all'articolo 3 della legge 29 settembre 1964, n. 847, e successive
modificazioni.
L'articolo 10 e' sostituito con il seguente:
Il reddito annuo complessivo degli assegnatari di abitazioni
comunque fruenti di concorso o contributo dello Stato concessi in
locazione da IACP e cooperative edilizie a proprieta' indivisa e loro
consorzi e' stabilito in lire 6 milioni da determinarsi ai sensi
dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 597, compresi i redditi esenti, diversi da quelli
indicati nel primo, secondo e terzo comma dell'articolo 34 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
Il reddito di cui al precedente comma e' stabilito in lire 8
milioni per le abitazioni costruite da cooperative edilizie a
proprieta' individuale o dalle imprese di costruzione.
Dopo l'articolo 10 sono aggiunti i seguenti:
Art. 10-bis. - Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 12
gennaio 1974, n. 8 e all'articolo 6 della legge 19 gennaio 1974, n.
9, sono prorogate fino al 31 dicembre 1978.
Art. 10-ter. - I mutui di cui alla legge 1 novembre 1965, n. 1179,
all'articolo 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, alla legge 27
maggio 1975, n. 166, e successive modificazioni e integrazioni ed al
presente decreto sono concessi dagli enti mutuanti anche quando le
aree concesse dai comuni ai sensi dell'articolo 35 della legge 22
ottobre 1971, n. 865, non siano di proprieta' dei comuni stessi
sempreche' sia stata stipulata la convenzione di cui al sopra
richiamato articolo 35, sia stato ottenuto il decreto di occupazione
di urgenza e siano state iniziate le procedure di esproprio.
Nel caso previsto dal precedente comma la garanzia di cui
all'articolo 15 della legge 27 maggio 1975, n. 166, e' immediatamente
operante e copre l'intero credito dell'ente mutuante. La garanzia di
cui all'articolo 13 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115,
convertito con modificazioni nella legge 27 giugno 1974, n. 247, e'
elevata fino all'importo del 100 per cento.
Gli enti mutuanti stipulano con i soggetti interessati il contratto
condizionato di mutuo entro 30 giorni dalla ricezione della
documentazione necessaria per la stipulazione oltre che del
provvedimento di concessione dei contributi da parte del Ministero
dei lavori pubblici.
Art. 10-quater. - I mutui edilizi dell'istituto di credito
fondiario della regione Trentino-Alto Adige sono concessi anche
quando le aree assegnate dai comuni, ai sensi della legislazione
provinciale, non siano ancora di proprieta' degli assegnatari,
purche' sia stato emanato il decreto di occupazione di urgenza, siano
state iniziate le procedure di esproprio, e il mutuo sia assistito,
fino all'iscrizione dell'ipoteca nel libro fondiario, dalla garanzia
della rispettiva provincia.
L'articolo 11 e' sostituito con il seguente:
Gli istituti e sezioni di credito fondiario ed edilizio e le
sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche e di
impianti di pubblica utilita', istituite ai sensi delle leggi 6 marzo
1950, n. 108, e 11 marzo 1958, numero 238, al fine di procurarsi i
mezzi finanziari occorrenti all'esercizio delle loro attivita'
effettueranno le operazioni di provvista sul mercato dei titoli a
reddito fisso mediante l'emissione di obbligazioni con la preventiva
approvazione dell'organo di vigilanza di cui all'articolo 44 del
regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni
ed integrazioni.
Le emissioni obbligazionarie previste al comma precedente non sono
soggette alle disposizioni di cui agli articoli 2365 e 2410 del
codice civile, nonche' alle disposizioni della legge 3 maggio 1955,
n. 428.
Fino alla data del 31 gennaio 1976 gli istituti di credito
fondiario ed edilizio e le sezioni per il finanziamento di opere
pubbliche potranno emettere anche cartelle fondiarie nonche'
obbligazioni di cui alle leggi 6 marzo 1950, n. 108, e 11 marzo 1958,
n. 238. Il limite di emissione di cui al secondo comma dell'articolo
1 della legge 29 luglio 1949, n. 474, e' elevato a 50 volte lo
ammontare del capitale versato o del fondo di dotazione nonche' delle
riserve.
All'articolo 12, dopo le parole: "operazioni di credito", sono
soppresse le seguenti: "fondiario ed".
L'articolo 14 e' sostituito con il seguente:
Nel quadro dei programmi di sviluppo di cui all'articolo 9 della
legge 16 maggio 1970, n. 281, e' autorizzata la spesa di lire 600
miliardi destinata alla concessione di contributi in capitale per
lavori di completamento di opere di edilizia ospedaliera con
particolare riferimento ai programmi di intervento disposti in
applicazione della legge 30 maggio 1965, n. 574, e successive
modificazioni ed integrazioni, ed approvati con decreti
interministeriali 10 novembre 1965, 16 marzo 1968, 19 ottobre 1968,
23 gennaio 1970 e 10 febbraio 1972, ivi compresi gli oneri maturati e
maturandi per la revisione dei prezzi contrattuali, indennita' di
espropriazione, perizie di variante o suppletive, risoluzione di
vertenze in via amministrativa o giurisdizionale ed imposta sul
valore aggiunto riguardanti ospedali compresi nei programmi
anzidetti.
Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, comunicano ai Ministri per i lavori pubblici e
per la sanita' il fabbisogno relativo al completamento delle opere
comprese negli elenchi allegati ai programmi di cui al primo comma,
nonche' al completamento di ospedali in corso di costruzione o di
ristrutturazione. I Ministri per i lavori pubblici e per la sanita',
in proporzione alle necessita' risultanti dalle comunicazioni delle
regioni e, in carenza delle stesse, alle necessita' risultanti dagli
elenchi anzidetti, dai contratti gia' stipulati e dalle perizie di
variante o suppletive gia' adottate, determinano il piano di riparto
del fondo, che e' approvato dal CIPE previo parere della commissione
interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n.
281. La eventuale destinazione dei fondi di cui al presente articolo
per il completamento di opere non comprese nei programmi di cui al
precedente primo comma preclude ulteriori interventi finanziari
speciali dello Stato per il completamento delle opere comprese nei
programmi stessi.
La percentuale del 20 per cento di cui all'articolo 2 della legge
30 maggio 1965, n. 574, relativa agli arredamenti e alle attrezzature
tecnico-sanitarie e' aumentata al 30 per cento dell'importo
complessivo della spesa riconosciuta necessaria per ciascuna opera
ospedaliera.
All'articolo 15, primo comma, le parole: "ai sensi", sono
sostituite con le parole: "per le finalita'", e sono aggiunte, in
fine, le parole: "con priorita' per l'esecuzione di opere
igienico-sanitarie, asili-nido, scuole materne";
il secondo e il quarto comma sono soppressi.
All'articolo 16 il primo comma e' sostituito con il seguente:
Nel quadro dei programmi di sviluppo di cui all'articolo 9 della
legge 16 maggio 1970, n. 281, e' autorizzata la spesa di lire 100
miliardi destinata al finanziamento di lavori di completamento di
opere di competenza delle regioni;
il secondo e il quarto comma sono soppressi.
Dopo l'articolo 16 sono aggiunti i seguenti:
Art. 16-bis. - Per il completamento e la esecuzione da parte dei
comuni e delle province di opere pubbliche di loro pertinenza, con
priorita' per quelle igienico-sanitarie, per gli asili-nido e le
scuole materne e il verde pubblico attrezzato, per le quali esistono
progetti esecutivi, i mutui da contrarie con la Cassa depositi e
prestiti entro il periodo compreso tra l'entrata in vigore del
presente decreto e il 30 giugno 1976, sino all'importo complessivo di
1.000 miliardi, sono garantiti dallo Stato, ai sensi dell'articolo 5
della legge 1 giugno 1971, n. 291, anche se non assistiti da
contributi statali o regionali in annualita'.
I mutui non assistiti da contributi statali o regionali in
annualita' sono concessi con le modalita' di cui il quinto e sesto
comma dell'articolo 5 della citata legge n. 291 sulla base della sola
deliberazione consiliare di assunzione del prestito regolarmente
approvata dal competente organo regionale.
Art. 16-ter. - I termini di cui all'articolo 2 della legge 12
gennaio 1974, n. 8, sono prorogati al 31 dicembre 1976.
All'articolo 17, primo comma, sono aggiunte, in fine, le parole:
"entro il 29 febbraio 1976".
All'articolo 18, secondo comma, dopo le parole: "non superiore a
lire 15 miliardi", sono aggiunte le seguenti: "comprensivi delle
spese di progettazione, direzione lavori e collaudo";
al quarto comma, sono aggiunte, in fine, le parole: "entro 60
giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto-legge".
Dopo l'articolo 18 e' aggiunto il seguente:
Art. 18-bis. - Fermo restando il disposto dell'articolo 11 della
legge 28 aprile 1971, n. 287, e' altresi' sospesa la costruzione di
nuove autostrade o tratte autostradali e di trafori di cui non sia
stato effettuato l'appalto, ancorche' assentiti amministrativamente.
L'articolo 19 e' soppresso.
All'articolo 20, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le parole:
"si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi dal
secondo al nono, della legge 4 agosto 1975, n. 394".
All'articolo 21, primo comma, sono aggiunte, in fine, le parole:
"in relazione alle autorizzazioni di spesa di cui agli articoli
precedenti";
dopo il primo comma, sono aggiunti i seguenti:
Le regioni iscrivono le somme risultanti dai piani di riparto in
appositi capitoli di entrata e di spesa dei propri bilanci riferiti
ai singoli programmi di intervento previsti dal presente decreto.
Le somme destinate alle singole regioni in base ai vari piani di
riparto delle autorizzazioni di spesa destinate dal presente decreto
alle regioni stesse saranno versate dal Ministero del tesoro in
appositi conti correnti infruttiferi aperti presso la Tesoreria
centrale, dai quali le regioni effettueranno i prelevamenti
bimestralmente su richiesta di accredito a favore del tesoriere
regionale effettuata sulla base di relazioni indicative dei
fabbisogni di pagamento connessi con lo stato di realizzazione dei
programmi di intervento.
Dopo l'articolo 21 e' aggiunto il seguente:
Art. 21-bis. - Alle province autonome di Trento e Bolzano, in
relazione alle competenze ad esse spettanti ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, vengono
attribuite direttamente quote degli stanziamenti di cui agli articoli
4, 6, 14, 15 e 16 del presente decreto-legge da determinarsi secondo
i parametri indicati all'articolo 78 del testo unico approvato con il
predetto decreto del Presidente della Repubblica. Tali quote verranno
iscritte nei rispettivi bilanci ed utilizzate dalle province per le
finalita' previste dal presente decreto.