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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' convertito in legge il decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377,
concernente provvedimenti per il rilancio dell'economia riguardanti
incentivi a favore delle piccole e medie imprese, agricoltura,
interventi per il Mezzogiorno e trasporti, con le seguenti
modificazioni:
All'articolo 1, al primo comma, le parole: "al 31 dicembre 1975"
sono sostituite con le seguenti: "al 31 marzo 1976", e le parole: "al
30 settembre 1976" sono sostituite con le seguenti: "al 31 dicembre
1976".
L'articolo 2 e' sostituito con il seguente:
Per i contratti di mutuo stipulati dagli istituti di credito a
medio termine prima del 17 settembre 1974 ad un tasso d'interesse a
carico del mutuatario superiore al 9 per cento annuo, in relazione a
domande di finanziamento ad essi presentate a valere sulla legge 30
luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni, il contributo in
conto interessi e' pari al 4 per cento, aumentato al 6 per cento per
i territori di cui alla legge 10 agosto 1950; n. 646, e successive
modificazioni, restando a carico del mutuatario il tasso agevolato
pari alla differenza tra il tasso d'interesse stabilito nel contratto
di mutuo ed il suddetto contributo del 4 o del 6 per cento.
Dopo l'articolo 2 e' aggiunto il seguente:
Art. 2-bis. - Fino all'entrata in vigore di nuove norme in materia
di credito agevolato e comunque non oltre il 30 aprile 1976 i tassi
agevolati annui di interessa previsti dalle leggi vigenti, recanti
provvidenze creditizie per i vari settori economici, da applicare sui
finanziamenti, anche se effettuati con fondi statali, sono stabiliti
con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro
competente per la materia, sentito il Comitato interministeriale per
il credito e il risparmio.
I tassi agevolati annui d'interesse stabiliti a norma del comma
precedente si applicano ai finanziamenti per i quali la stipula del
contratto interviene successivamente alla data di entrata in vigore
del presente decreto.
E' abrogata ogni norma di legge in contrasto con le disposizioni di
cui ai precedenti commi.
L'articolo 3 e' sostituito con il seguente:
Il fondo di cui al primo comma dell'articolo 3 della legge 28
maggio 1973, n. 295, costituito presso il Mediocredito centrale, e'
incrementato di lire 20 miliardi, mediante conferimento, da parte del
Tesoro dello Stato, di lire 2 miliardi nell'anno 1975, di lire 8
miliardi nell'anno 1976 e di lire 10 miliardi nell'anno 1977.
L'importo di lire 20 miliardi di cui al precedente comma e'
destinato esclusivamente alla corresponsione di contributi sugli
interessi per le operazioni di finanziamento relative ad acquisti di
nuove macchine utensili e di produzione, ai sensi della legge 28
novembre 1965, n. 1329, e successive modificazioni, sempre che il
costo, unitario o complessivo, delle macchine, sia superiore a lire 1
milione.
L'articolo 4 e' soppresso.
All'articolo 6, al primo comma, dopo le parole: "in aggiunta alle
somme stanziate con la legge 11 aprile 1974, n. 179", sono aggiunte
le seguenti: "e per la copertura della differenza tra la spesa
ammessa e quella necessaria per la realizzazione delle opere
approvate e non appaltate o in corso di attuazione e non ultimate, a
causa dei maggiori costi derivanti dall'aumento dei prezzi".
All'articolo 7, al primo comma, le parole: "lire 100 miliardi",
sono sostituite con le parole: "lire 85 miliardi";
il quarto e il quinto comma sono sostituiti con i seguenti:
Per gli acquisti effettuati da coltivatori diretti, proprietari od
affittuari singoli o associati, da mezzadri e coloni e da cooperative
agricole costituite dai predetti e da lavoratori agricoli dipendenti,
l'importo del mutuo e' commisurato al 100 per cento della spesa
riconosciuta ammissibile. Per gli altri operatori agricoli, il mutuo
puo' essere concesso nella misura del 75 per cento della predetta
spesa.
Sara' accordata priorita' alle domande presentate dai coltivatori
diretti e dalle cooperative agricole di cui al primo periodo del
precedente comma;
prima dell'ultimo comma, sono inseriti i seguenti:
Alle operazioni di mutuo, di cui ai precedenti commi, si applicano
le disposizioni dell'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e
successive modificazioni ed integrazioni.
Alle operazioni di mutuo e di prestito disposte con provvedimenti
emanati dalle regioni a statuto speciale ed a statuto ordinario e
dalle province autonome di Trento e Bolzano sono estese, a partire
dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della
Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, le disposizioni di cui
all'articolo 36 della predetta legge n. 454, e successive
modificazioni ed integrazioni.
L'articolo 9 e' sostituito con il seguente:
E' autorizzata la spesa di lire 255 miliardi destinata al
completamento, ripristino ed adeguamenti funzionali di impianti
relativi ad opere pubbliche di irrigazione, purche' gia' muniti di
progetti esecutivi.
Rientrano nelle opere, di cui al precedente comma, anche quelle
che, pur essendo estranee a comprensori classificati di bonifica,
sono opere collettive che vengono eseguite da parte di enti o
consorzi specificamente qualificati all'esercizio irriguo.
Entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto,
d'intesa con le regioni, il Ministro per l'agricoltura e le foreste
provvede all'individuazione delle opere da finanziare distinguendole
in opere di carattere regionale ed opere di carattere interregionale
o nazionale. In relazione alle opere di carattere regionale, d'intesa
con le regioni, il Ministro per l'agricoltura e le foreste predispone
un piano di riparto in base al quale ad ogni singola regione vengono
trasferiti, nel quadro dei programmi regionali di sviluppo di cui
all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, i fondi di
competenza regionale.
La quota del piano di riparto di competenza del Ministero
dell'agricoltura e delle foreste per il finanziamento di opere di
carattere interregionale e nazionale viene iscritta nello stato di
previsione della spesa dello stesso dicastero.
Dono l'articolo 9 e' aggiunto il seguente:
Art. 9-bis. - E' autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per
provvedere agli studi tecnici ed economici ed alle ricerche, anche
sperimentali, riguardanti i problemi connessi alla razionale
utilizzazione delle risorse idriche a scopo irriguo, con riguardo
anche all'applicazione di nuove tecnologie ed alla salvaguardia e
conservazione di acque pubbliche superficiali o sotterranee o
accumulate in serbatoi.
L'articolo 10 e' sostituito dal seguente:
Al fine di avviare un organico programma di interventi per il
potenziamento ed il miglioramento del patrimonio zootecnico ed in
attesa che siano emanate le relative norme legislative di
coordinamento degli interventi pubblici e dei relativi finanziamenti,
e' autorizzata la spesa di lire 200 miliardi per il finanziamento di
interventi urgenti nel settore zootecnico, comprensivo degli
allevamenti di acquicoltura intensiva, da attuarsi secondo le
modalita' di cui al successivo comma. Lo stanziamento predetto, nel
quadro dei programmi regionali di sviluppo di cui all'articolo 9
della legge 16 maggio 1970, n. 281, viene ripartito tra le regioni
salva la quota di finanziamento per gli interventi di competenza del
Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11.
Entro 40 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, il CIPE, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le
foreste che a tal fine acquisisce il parere della commissione
interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n.
281, determina gli indirizzi generali e particolari per l'attuazione
degli interventi urgenti in materia zootecnica e provvede al riparto
del finanziamento tra le regioni nonche' alla determinazione della
quota di finanziamento per gli interventi di competenza del Ministero
dell'agricoltura e delle foreste ai sensi del predetto decreto
presidenziale.
A favore del "fondo per lo sviluppo della zootecnia" di cui alla
legge 8 agosto 1957, n. 777, ed all'articolo 13 della legge 27
ottobre 1966, n. 910, e successive modificazioni ed integrazioni, e'
disposta un'ulteriore anticipazione di lire 15 miliardi per
l'esercizio 1975.
Le disponibilita' del fondo anzidetto possono essere destinate
anche all'acquisto di mezzi ed attrezzature per la meccanizzazione
delle operazioni inerenti l'allevamento del bestiame nonche' di mezzi
ed attrezzature per la conservazione dei prodotti zootecnici e dei
foraggi destinati all'allevamento.
Per consentire una razionale attuazione delle iniziative di cui ai
precedenti commi, l'IRVAM - Istituto per le ricerche e le
informazioni di mercato e la valorizzazione della produzione
agricola, svolge, secondo le istruzioni che saranno impartite dal
Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ricerche ed indagini
sulle strutture e sugli andamenti dei mercati zootecnici interni ed
esteri. Per l'espletamento dei predetti compiti il Ministro per
l'agricoltura e le foreste assegnera' all'IRVAM contributi finanziari
entro il limite di spesa di lire 1.300 milioni, sulla base di
individuati programmi di attivita'.
Il termine di cui all'ultimo comma dell'articolo 3 del
decreto-legge 6 luglio 1974, n. 254, convertito con modificazioni
nella legge 17 agosto 1974, n. 383, e' prorogato al 31 dicembre 1977
limitatamente ai mangimi per la zootecnia.
Dopo l'articolo 10, sono aggiunti i seguenti:
Art. 10-bis - Contributi di avviamento alle organizzazioni di
produttori. - Per la concessione di contributi di avviamento,
previsti dall'articolo 6 della legge 27 luglio 1967, n. 622, in
favore delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli, e'
autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per l'anno 1975.
Art. 10-ter - Interventi per la commercializzazione dell'olio
d'oliva. - Per gli interventi a sostegno di iniziative di produttori
agricoli per la commercializzazione dell'olio d'oliva e di altri
prodotti agricoli pregiati colpiti dalla crisi congiunturale, ai
sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1973, n. 512, e'
autorizzata un'ulteriore spesa di lire 4 miliardi.
Art. 10-quater - Interventi a sostegno della commercializzazione
dei prodotti. - Per la concessione delle provvidenze di cui
all'articolo 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e' autorizzata la
spesa di lire 10 miliardi.
Il concorso statale sugli interessi per i prestiti a valere sulla
presente autorizzazione e' elevato al 10 per cento della somma
mutuata.
I prestiti predetti, che avranno la durata di un anno, potranno
essere concessi anche per i finanziamenti necessari a prolungare il
periodo di stoccaggio dei prodotti in particolari contingenze di
mercato.
Art. 10-quinquies - Forestazione. - E' autorizzata la spesa di lire
20 miliardi per l'attuazione di un programma di interventi
straordinari diretti ad incrementare la produzione legnosa, mediante
l'esecuzione di piantagioni di specie forestali a rapido
accrescimento.
Il programma di cui al precedente comma e' approvato, su proposta
del Ministro per l'agricoltura e le foreste, dal CIPE che, anche al
fine del riparto del finanziamento tra le regioni, sentira' la
commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16
maggio 1970, n. 281, stabilendo i criteri e gli indirizzi per
l'attuazione del programma medesimo.
Il CIPE determinera' la quota che, nel quadro dei programmi
regionali di sviluppo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio
1970, n. 281, e' assegnata alle regioni nonche' quella per gli
interventi demandati alla Azienda di Stato per le foreste demaniali,
con particolare riguardo agli investimenti con colture legnose a
rapida crescita nelle pertinenze idrauliche demaniali, e per gli
studi, le ricerche e le applicazioni tecniche di competenza del
Ministero dell'agricoltura e delle foreste comprese le spese per
l'elaborazione del programma.
Art. 10-sexies - Incendi boschivi. - Per l'attuazione delle
disposizioni contenute nella legge 1 marzo 1915, n. 47, in aggiunta
ai finanziamenti gia' disposti e' autorizzata per l'anno 1976 la
spesa di lire 8 miliardi da iscriversi nello stato di previsione
della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
La spesa prevista verra' cosi' ripartita:
a) lire 0,5 miliardi per la realizzazione dei piani di cui
all'articolo 1 e delle carte di cui all'articolo 4 della legge
citata;
b) lire 3 miliardi per la realizzazione delle iniziative, delle
opere e per l'acquisto dei mezzi e delle attrezzature di cui
all'articolo 3 della legge medesima in ragione di lire 1,5 miliardi
da ripartire fra le regioni e lire 1,5 miliardi a disposizione dello
Stato;
c) lire 3 miliardi per il funzionamento del servizio antincendi
boschivi di cui all'articolo 5 e dell'ufficio di cui all'articolo 6
della stessa legge;
d) lire 0,5 miliardi per le spese di manodopera di cui al quinto
comma dell'articolo 7 della legge medesima e per l'indennita' di
rischio di cui al sesto comma dell'articolo stesso;
e) lire 1 miliardo per gli interventi previsti nell'articolo 8
della citata legge, da ripartirsi fra le regioni.
Art. 10-septies. - Fermi restando i finanziamenti ordinari previsti
per il 1976, e' stanziata per i parchi nazionali la somma di lire 450
milioni cosi' ripartita:
lire 150 milioni al parco nazionale del Gran Paradiso;
lire 130 milioni al parco nazionale dello Stelvio;
lire 120 milioni al parco nazionale dell'Abruzzo;
lire 50 milioni al parco nazionale del Circeo.
All'articolo 12, il titolo e' sostituito dal seguente:
"Agevolazioni fiscali";
al primo comma le parole: "del 3 per cento", sono sostituite con
le parole: "dell'1 per cento";
e' aggiunto il seguente comma:
Le riduzioni all'1 per cento, al 3 per cento e al 6 per cento
dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto previste,
rispettivamente, nel primo, nel secondo e nel terzo comma
dell'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, come modificato con la legge 23 dicembre 1972,
n. 821, e con il decreto-legge 6 luglio 1974, n. 254, convertito con
modificazioni nella legge 17 agosto 1974, n. 383, sono ulteriormente
prorogate al 31 dicembre 1976.
Dopo l'articolo 12, e' aggiunto il seguente:
Art. 12-bis. - Per le misure previste dal presente titolo si
applica il principio fondamentale stabilito dall'ultimo comma
dell'articolo 11 della legge 9 maggio 1975, n. 153.
All'articolo 13, dopo il primo comma, sono aggiunti i seguenti:
Dello stanziamento medesimo saranno riservate per il settore
agricolo le seguenti somme:
a) lire 200 miliardi per l'esecuzione di opere di irrigazione;
b) lire 50 miliardi per la concessione di contributi e di
anticipazioni finanziarie a favore di cooperative agricole e loro
consorzi, enti di sviluppo ed associazioni di produttori agricoli,
per la promozione ed il potenziamento delle strutture di
trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti
agricoli, purche' in ogni caso negli organi deliberanti la
maggioranza sia riservata ai produttori agricoli;
c) lire 50 miliardi per interventi straordinari finalizzati alla
protezione del suolo con particolare riguardo alla forestazione.
La individuazione delle spese e degli interventi di cui al
precedente comma sara' effettuata dalla Cassa per il Mezzogiorno
d'intesa con le regioni meridionali.
In ogni caso una quota non inferiore alla meta' dell'intero
stanziamento di cui al primo comma dovra' essere destinata alla
realizzazione di interventi previsti nei progetti speciali.
Dopo l'articolo 13 e' aggiunto il seguente:
Art. 13-bis. - Gli istituti speciali meridionali di credito a medio
termine sono autorizzati ad utilizzare i fondi rivenienti dai
prestiti obbligazionari emessi successivamente ed alle condizioni di
cui al decreto del Ministro per il tesoro in data 16 settembre 1974,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 ottobre 1974, n. 274,
anche per le operazioni di credito industriale stipulate
antecedentemente all'entrata in vigore del decreto medesimo e
comunque in data non anteriore al 1 gennaio 1974.
L'articolo 14 e' sostituito dal seguente:
Contributi per attuazione di sistemi di trasporti metropolitani. -
Per la concessione di contributi statali nei comuni prescelti dal
CIPE con deliberazione del 28 gennaio 1971, ai sensi dell'articolo 3
della legge 29 dicembre 1969, n. 1042, sono autorizzati, in aggiunta
ai limiti di impegno di cui all'articolo 9 della legge stessa, i
seguenti limiti di impegno:
lire 3 miliardi per ciascuno degli anni dal 1976 al 1978;
lire 2 miliardi per l'anno 1979.
Qualora i comuni sopraindicati non inizino i lavori di costruzione
della linea metropolitana entro il 1976, il CIPE destinera' le somme
ad altri comuni.
La utilizzazione dei contributi di cui al presente articolo nonche'
di quelli di cui alla legge 29 dicembre 1969, n. 1042, puo' avvenire
per l'attuazione di sistemi di trasporti metropolitani in galleria o
in sopra-elevata o parzialmente in superficie, purche' in sede
propria opportunamente protetta.
All'articolo 15, al primo comma, le parole: "a lire 351 miliardi",
sono sostituite con le seguenti: "a lire 325 miliardi";
al secondo comma, le parole: "lire 151 miliardi", sono sostituite
con le seguenti: "lire 125 miliardi", e le parole: "per lire 126
miliardi", con le seguenti: "per lire 100 miliardi".
All'articolo 16, al primo comma, la cifra: "30" e' sostituita dalla
seguente: "29";
il secondo comma e sostituito dal seguente:
Il maggiore importo di lire 9 miliardi sara' iscritto in ragione di
lire 5 miliardi per l'anno 1975 e 4 miliardi per l'anno 1976.
All'articolo 17, al secondo comma, le parole: "misura del 30 per
cento", sono sostituite con le seguenti: "misura del 50 per cento";
e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
I veicoli di cui al primo comma dovranno uniformarsi alle
caratteristiche funzionali indicate dal Ministero dei trasporti -
Direzione generale MCTC - il quale ne approvera', in relazione
all'uso cui essi sono destinati, i corrispondenti tipi unificati,
sentite le associazioni delle aziende sia di costruzione dei veicoli
sia di esercizio delle linee.
L'articolo 18 e' soppresso.
All'articolo 19, al primo comma, la cifra: "2129", e' sostituita
dalla seguente: "2408";
al secondo comma sono aggiunte, in fine, le parole:
"Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi dal
secondo al nono, della legge 4 agosto 1975, n. 394".
All'articolo 20, al primo comma, sono aggiunte, infine, le parole:
"in relazione alle autorizzazioni di spesa di cui agli articoli
precedenti";
dopo il primo comma, sono aggiunti i seguenti:
Le regioni iscrivono le somme risultanti dai piani di riparto in
appositi capitoli di entrata e di spesa dei propri bilanci riferiti
ai singoli programmi di intervento previsti dal presente decreto.
Le somme destinate alle singole regioni in base ai mari piani di
riparto delle autorizzazioni di spesa destinate dal presente decreto
alle regioni stesse saranno versate dal Ministero del tesoro in
appositi conti correnti infruttiferi aperti presso la Tesoreria
centrale, le quali le regioni effettueranno i prelevamenti
bimestralmente su richiesta di accredito a favore del tesoriere
regionale effettuata sulla base di relazioni indicative dei
fabbisogni di pagamenti o connessi con lo stato di realizzazione dei
programmi di intervento.
Dopo l'articolo 20 e' aggiunto il seguente:
Art. 20-bis. - Alle province autonome di Trento e Bolzano, in
relazione alle competenze ad esse spettanti ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, vengono
attribuite direttamente quote degli stanziamenti di cui agli articoli
6, 7, 9, 10, 10-quinquies e 17 del presente decreto-legge, da
determinarsi secondo i parametri indicati all'articolo 78 del testo
unico approvato col predetto decreto presidenziale. Tali quote
verranno iscritte nei rispettivi bilanci ed utilizzate dalle province
per le finalita' previste dal presente decreto.