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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
A partire dall'esercizio finanziario 1975 i contributi di cui alle
leggi 29 gennaio 1951, n. 37 e 14 maggio 1965 n. 496, sono aumentati
rispettivamente da lire 25 milioni a lire 150 milioni e da lire 25
milioni a lire 50 milioni Con la stessa decorrenza di cui al
precedente comma, a favore dell'Unione italiana ciechi, sono erogati
contributi nella misura di lire 25 milioni per il potenziamento del
centro per l'autonomia del non vedente e di 25 milioni per il centro
dei ciechi pluriminorati.