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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Il periodo di durata in carica delle attuali commissioni
provinciali per l'artigianato, nonche' delle commissioni regionali
per l'artigianato e del comitato centrale per l'artigianato
costituiti a norma della legge 25 luglio 1956, n. 860, gia' prorogato
dalle leggi 15 giugno 1973, n. 364 e 17 agosto 1974, n. 484, e'
ulteriormente prorogato fino a data da stabilirsi dal Ministro per
l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con le regioni
e sentito il Comitato centrale dell'artigianato, comunque entro il
1976.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 ottobre 1975
LEONE
MORO - DONAT-CATTIN -
TOROS
Visto, il Guardasigilli: REALE