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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il fondo di dotazione della Cassa per il credito alle imprese
artigiane, di cui all'articolo 36 della legge 25 luglio 1952, n. 949,
e successive modificazioni ed integrazioni, e' aumentato di lire 100
miliardi, mediante versamento da parte del Tesoro dello Stato di lire
30 miliardi per l'anno 1975 e di lire 35 miliardi per ciascuno degli
anni 1976 e 1977.