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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Al fine di far fronte alle immediate e indilazionabili esigenze
degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate,
previsti dall'articolo 6 della legge 14 agosto 1967, n. 800, in
attesa del provvedimento organico sulla nuova disciplina delle
attivita' musicali e della conseguente normativa in materia di
disavanzi degli stessi enti e istituzioni, sono disposti gli
interventi straordinari di cui alla presente legge.