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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per il rinnovamento, l'ammodernamento e il potenziamento dei
servizi di trasporto esercitati per mezzo della gestione governativa
delle ferrovie calabro-lucane in conformita' del piano generale di
ammodernamento e successive variazioni approvate a norma
dell'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 368, e' autorizzata la
ulteriore spesa di lire 4.700 milioni, ad integrazione di quella di
lire 16.000 milioni di cui alla legge stessa.
La somma di lire 4.700 milioni di cui al precedente comma sara'
iscritta in bilancio in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno
degli anni finanziari 1974 e 1975 e di lire 700 milioni per l'anno
1976.