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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per la concessione dei contributi trentacinquennali sulla spesa
prevista dai programmi di interventi gia' adottati per la
costruzione, il completamento e l'ampliamento delle cliniche
universitarie, degli ospedali clinicizzati e dei policlinici
universitari, ammessi al contributo ai sensi delle leggi 30 maggio
1965, n. 574, 5 febbraio 1968, n. 82, e 20 giugno 1969, n. 383, sono
autorizzati i limiti di impegno di lire 750 milioni per ciascuno
degli anni 1975 e 1976, da iscriversi nello stato di previsione della
spesa del Ministero dei lavori pubblici, in modo che le opere possano
essere ultimate secondo i progetti approvati per lotti funzionali.