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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Le facolta' attribuite alle aziende di credito per il pagamento in
modo virtuale delle tasse su contratti di borsa per contanti su
titoli e valori, ai sensi della legge 14 agosto 1960, n. 826, estese
ai contratti a termine e di riporto su titoli e valori con legge 29
dicembre 1962, n. 1745, e legge 11 ottobre 1973, n. 636, possono
essere attribuite anche agli agenti di cambio che fanno uso di
proprie attrezzature meccanografiche o elettrocontabili ovvero si
avvalgono del servizio di centri elettrocontabili istituiti dai
comitati direttivi degli agenti di cambio.
Le modalita', alla cui osservanza l'autorizzazione e' condizionata,
sono stabilite con decreto del Ministro per le finanze di concerto
con il Ministro per il tesoro.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 novembre 1975
LEONE
MORO - VISENTINI -
COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE