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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Le tariffe degli onorari e delle indennita' ed i criteri per il
rimborso delle spese per le prestazioni professionali dei chimici
sono stabiliti mediante decreto del Ministro per la grazia e
giustizia, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio
e l'artigianato, su proposta del Consiglio nazionale dei chimici.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 marzo 1975
LEONE
MORO - REALE -
DONAT-CATTIN
Visto, il Guardasigilli: REALE