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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' autorizzata la erogazione, a favore del Programma delle Nazioni
Unite per lo sviluppo (UNDP), delle seguenti somme:
a) controvalore in lire di dollari USA 16.300.000 a titolo di
contributo per la partecipazione italiana al Programma su citato per
gli anni 1973, 1974 e 1975, da ripartirsi in ragione di dollari USA
5.000.000 per l'anno 1973, dollari USA 5.650.000 per l'anno 1974 e
dollari USA 5.650.000 per l'anno 1975;
b) controvalore in lire di dollari USA 97.942,30 a titolo di
conguaglio dovuto dall'Italia, a causa delle oscillazioni nei
rapporti di cambio, sul contributo straordinario per il 1972.