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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Ministero della difesa e' autorizzato ad assumere impegni fino
alla concorrenza dell'importo di lire mille miliardi per la
predisposizione e la realizzazione di un programma di costruzione e
di ammodernamento di mezzi navali della Marina militare.
Tale programma verra' comunicato al Parlamento dal Ministro per la
difesa entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Il Ministro per la difesa trasmettera' ogni anno, in allegato allo
stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, una
relazione sullo stato di attuazione della presente legge e del
relativo programma di costruzione e di ammodernamento di mezzi navali
della Marina militare nonche' l'elenco degli enti, delle societa' od
imprese con le quali sono stati stipulati i contratti o gli atti di
concessione di cui al successivo articolo.