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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per gli appartenenti all'Arma dei carabinieri, al Corpo della
guardia di finanza, al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, al
Corpo degli agenti di custodia, al Corpo delle guardie forestali,
nonche' per i funzionari di pubblica sicurezza e per le ispettrici e
le assistenti del Corpo di polizia femminile, cessati dal servizio
anteriormente al 1 febbraio 1975, la quota pensionabile
dell'indennita' mensile per i servizi di istituto prevista
dall'articolo 10 della legge 27 ottobre 1973, n. 628, e' elevata a L.
55.000 mensili.
In applicazione di quanto previsto dal precedente comma gli attuali
trattamenti di quiescenza vanno liquidati con l'attribuzione della
quota pensionabile della suddetta indennita' nella misura di L.
55.000 a decorrere dal 1 febbraio 1975.
Per il personale che gode del trattamento previsto dal decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, l'applicazione
della riliquidazione prevista dal presente articolo decorre dal 1
gennaio 1976.