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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Nei confronti dei coniugi non legalmente ed effettivamente separati
l'imposta sul reddito delle persone fisiche, istituita con decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, si applica
sul reddito complessivo, al netto delle deduzioni previste
nell'articolo 10 del detto decreto, formato dai redditi propri di
ciascuno, compresi quelli imputati ai sensi dell'articolo 5 dello
stesso decreto, e da quelli, ad entrambi imputati, dei figli minori
conviventi, compresi gli adottati secondo le norme del libro primo,
titolo VIII, capo III, del codice civile e i figli naturali
riconosciuti, di entrambi o di uno solo di essi. Non concorrono a
formare il reddito complessivo i redditi di cui agli articoli 3,
secondo comma, e 12 del predetto decreto.