Legge Ordinaria n. 584 del 11/11/1975 (Pubblicata nella G.U. del 5 dicembre 1975 n. 322)
Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E' vietato fumare:
    a)  nelle  corsie degli ospedali; nelle aule delle scuole di ogni
ordine  e grado; negli autoveicoli di proprieta' dello Stato, di enti
pubblici e di privati concessionari di pubblici servizi per trasporto
collettivo di persone;
    nelle   metropolitane;   nelle  sale  di  attesa  delle  stazioni
ferroviarie,  autofilotranviarie,  portuali-marittime e aeroportuali;
nei  compartimenti  ferroviari  riservati  ai non fumatori che devono
essere posti in ogni convoglio viaggiatori delle ferrovie dello Stato
e  nei  convogli  viaggiatori  delle  ferrovie date in concessione ai
privati;
    nei  compartimenti  a  cuccette e in quelli delle carrozze letto,
occupati da piu' di una persona, durante il servizio di notte;
    b) nei locali chiusi che siano adibiti a pubblica riunione, nelle
sale  chiuse  di  spettacolo  cinematografico  o teatrale, nelle sale
chiuse  da  ballo,  nelle  sale-corse,  nelle  sale di riunione delle
accademie,  nei  musei,  nelle  biblioteche  e  nelle sale di lettura
aperte  al  pubblico,  nelle  pinacoteche  e  nelle  gallerie  d'arte
pubbliche o aperte al pubblico.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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