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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per le cessazioni dal servizio a partire dal 1 gennaio 1974, il
trattamento di quiescenza nella forma della pensione, comprensivo
della tredicesima mensilita', a favore degli ufficiali giudiziari e'
determinato con l'applicazione della tabella A unita alla presente
legge, che sostituisce la tabella A di cui all'articolo 1 della legge
27 gennaio 1968, n. 36.
Rimangono ferme le norme relative all'attribuzione dell'indennita'
integrativa speciale di cui all'articolo 5 della legge 22 novembre
1962, n. 1646.