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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Ministero della marina mercantile puo' concedere contributi ad
enti ed istituti riconosciuti ai sensi dell'articolo 27 del
regolamento di esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968,
n. 1639, operanti nel settore della pesca marittima, al fine di
promuovere e di programmare studi e ricerche per lo sviluppo del
settore stesso e per la protezione delle risorse biologiche.
I contributi di cui al comma precedente sono concessi con decreto
del Ministro per la marina mercantile, sentito il comitato di cui al
successivo articolo 2.
Per la concessione dei contributi di cui al comma primo e'
autorizzata la spesa di lire 300 milioni da iscriversi nello stato di
previsione della spesa del Ministero della marina mercantile in
ciascuno degli esercizi finanziari dal 1975 al 1980. Le somme non
impegnate negli esercizi finanziari cui si riferiscono potranno
essere utilizzate negli esercizi successivi; potranno altresi' in
ciascun esercizio essere assunti impegni anche sulle somme stanziate
per gli esercizi successivi, a condizione che i contributi relativi
vengano erogati nell'esercizio finanziario cui lo stanziamento si
riferisce.
Le modalita' per la concessione e l'erogazione dei contributi
saranno stabilite con apposito regolamento, approvato con decreto del
Ministro per la marina mercantile di concerto con quello per il
tesoro.