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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Per l'esercizio della pesca nelle acque interne appartenenti al
demanio marittimo, il permesso di cui all'articolo 12 della legge 14
luglio 1965, n. 963, e' equiparato alla licenza di pesca nelle acque
interne.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 15 novembre 1975
LEONE
MORO - GIOIA - MARCORA
Visto, il Guardasigilli: REALE