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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
All'atto dell'ammissione a corsi di specializzazione di particolare
Livello tecnico determinati con decreto del Ministro per la difesa, i
sottufficiali, graduati o militari di truppa volontari dell'Esercito
(esclusa l'Arma dei carabinieri) debbono commutare la ferma o
rafferma assunta in una rafferma decorrente dalla data di scadenza
della ferma o rafferma precedente e avente durata di cinque anni
dalla conseguita specializzazione.
Tale obbligo permane anche per i sottufficiali che nel frattempo
siano transitati nel servizio permanente.