Legge Ordinaria n. 598 del 02/12/1975 (Pubblicata nella G.U. del 9 dicembre 1975 n. 324)
Norme a favore del personale delle cancellerie giudiziarie assunto in base all'articolo 27 della legge 11 agosto 1973, n. 533.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  I   posti   vacanti  e  disponibili  nell'organico  dei  coadiutori
dattilografi giudiziari alla data di entrata in vigore della presente
legge  sono  conferiti  mediante  concorso  riservato  al  quale sono
ammessi a partecipare i dattilografi assunti a norma dell'articolo 27
della  legge  11  agosto  1973,  n.  533,  in  possesso dei requisiti
prescritti, ad eccezione dei limiti di eta', purche' in servizio alla
data di entrata in vigore della presente legge.
  E'  abrogato  l'articolo  27  della legge 11 agosto 1973, n. 533. I
coadiutori  dattilografi  giudiziari  assunti  ai sensi del precitato
articolo prima dell'entrata in vigore della presente legge rimarranno
in servizio sino all'espletamento dei concorsi di cui al primo comma.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 2 dicembre 1975

                                LEONE

                                               MORO - REALE - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE
 

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