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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
I posti vacanti e disponibili nell'organico dei coadiutori
dattilografi giudiziari alla data di entrata in vigore della presente
legge sono conferiti mediante concorso riservato al quale sono
ammessi a partecipare i dattilografi assunti a norma dell'articolo 27
della legge 11 agosto 1973, n. 533, in possesso dei requisiti
prescritti, ad eccezione dei limiti di eta', purche' in servizio alla
data di entrata in vigore della presente legge.
E' abrogato l'articolo 27 della legge 11 agosto 1973, n. 533. I
coadiutori dattilografi giudiziari assunti ai sensi del precitato
articolo prima dell'entrata in vigore della presente legge rimarranno
in servizio sino all'espletamento dei concorsi di cui al primo comma.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 2 dicembre 1975
LEONE
MORO - REALE - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE