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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Gli insegnanti elementari di ruolo, collocati permanentemente fuori
ruolo ai sensi dell'articolo 8 della legge 2 dicembre 1967, n. 1213,
ed in servizio presso le scuole di polizia alla data dell'entrata in
vigore della legge 11 giugno 1974, n. 253, continueranno a svolgere
l'insegnamento di cultura generale e di altre materie svolte fino a
tale data.
Nella determinazione del numero dei docenti, da nominare a norma
dell'articolo 5 della legge 11 giugno 1974, n. 253, il Ministro per
l'interno terra' conto del numero degli insegnanti gia' in servizio
nelle scuole di polizia ai sensi del comma precedente.