Legge Ordinaria n. 609 del 15/11/1975 (Pubblicata nella G.U. del 11 dicembre 1975 n. 326)
Agevolazioni per il conseguimento di titoli professionali da parte del personale delle capitanerie di porto, dell'Arma dei carabinieri, dei Corpi delle guardie di finanza e di pubblica sicurezza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Coloro  che  provengono  dal  Corpo delle capitanerie di porto, dal
Corpo  equipaggi  militari  marittimi  -  ruolo  servizi  portuali  e
categoria  nocchieri  di porto, dall'Arma dei carabinieri e dai Corpi
delle  guardie  di  finanza  e  delle  guardie  di pubblica sicurezza
possono,  entro  cinque  anni  dalla cessazione dal servizio e previa
immatricolazione  tra  la  gente di mare, a prescindere dal limite di
eta'   previsto  dall'articolo  119  del  codice  della  navigazione,
conseguire  i  sottoelencati  titoli professionali marittimi previsti
dagli  articoli  253,  253-bis,  254,  254-bis,  256,  257, 259, 270,
270-bis,  271 e 273 del regolamento per l'esecuzione del codice della
navigazione  (navigazione  marittima),  purche' siano in possesso dei
requisiti   indicati  per  ciascuno  di  essi,  maturati  durante  la
prestazione del servizio militare:
    1)  Padrone  marittimo  di prima classe per il traffico o padrone
marittimo di prima classe per la pesca, purche':
      a)  abbiano raggiunto almeno il grado di capo di prima classe o
di maresciallo maggiore in servizio permanente;
      b)  abbiano  compiuto  4  anni  di  navigazione  in servizio di
coperta  su  navi di altura dei quali almeno uno al comando di unita'
di dislocamento non inferiore a 200 tonnellate;
      c)   abbiano   superato  apposito  esame  secondo  i  programmi
stabiliti con decreto del Ministro per la marina mercantile.
    2)  Padrone marittimo di seconda classe per il traffico o padrone
marittimo di seconda classe per la pesca, purche':
      a)  abbiano raggiunto almeno il grado di capo di terza classe o
di maresciallo ordinario in servizio permanente;
      b)  abbiano  compiuto  4  anni  di  navigazione  in servizio di
coperta  su  navi di altura dei quali almeno uno al comando di unita'
di  dislocamento  non inferiore a 100 tonnellate o dotate di impianto
di  propulsione  endotermica di potenza non inferiore a 1.000 cavalli
asse.
    3)  Marinaio  autorizzato al traffico o marinaio autorizzato alla
pesca, purche':
      a)  abbiano  raggiunto  almeno  il  grado  di  secondo  capo  o
brigadiere in servizio permanente o volontario;
      b)  abbiano  compiuto  4  anni  di  navigazione  in servizio di
coperta su navi di altura dei quali almeno uno al comando.
    4)  Capo  barca  per  il  traffico  nello  Stato, purche' abbiano
compiuto trenta mesi di navigazione in servizio di coperta.
  5) Meccanico navale di prima classe specializzato, purche':
    a) abbiano raggiunto almeno il grado di capo di prima classe o di
maresciallo maggiore in servizio permanente;
    b) abbiano compiuto 4 anni di navigazione in servizio di macchina
dei  quali  almeno uno alla direzione di macchina di unita' dotate di
impianto  di propulsione endotermica di potenza non inferiore a 1.000
cavalli asse.
  L'abilitazione e' valida solo per navi con propulsione endotermica.
  6) Meccanico navale di prima classe, purche':
    a) abbiano raggiunto almeno il grado di capo di terza classe o di
maresciallo ordinario in servizio permanente;
    b) abbiano compiuto 4 anni di navigazione in servizio di macchina
dei  quali  almeno uno alla direzione di macchina di unita' dotate di
impianto  di  propulsione  endotermica di potenza non inferiore a 500
cavalli asse.
  L'abilitazione e' valida solo per navi con propulsione endotermica.
  7) Meccanico navale di seconda classe per motonavi, purche':
    a)  abbiano  raggiunto  almeno  il  grado  di  secondo  capo o di
brigadiere;
    b)  abbiano  compiuto  tre  anni  di  navigazione  in servizio di
macchina  dei  quali  almeno  uno  su  unita'  dotate  di impianti di
propulsione endotermica di potenza non inferiore a 500 cavalli asse.
  8) Motorista abilitato, purche' abbiano compiuto almeno due anni di
imbarco  in  servizio  di  macchina  su  unita' dotate di impianto di
propulsione endotermica.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)

Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it
(attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)