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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' autorizzata la spesa di L. 3.500.000.000 ai fini dell'aumento
degli importi delle indennita' di rischio, di maneggio valori, di
servizio notturno e per i servizi meccanografici di cui al
regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5
maggio 1975, n. 146, emanato in attuazione dell'articolo 4 della
legge 15 novembre 1973, n. 734.
I nuovi importi delle indennita' predette competono dal 1 gennaio
1975 nella misura indicata nell'allegata tabella.