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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per il conferimento del grado di vicebrigadiere nel Corpo degli
agenti di custodia e' richiesto il possesso dei requisiti fisici,
morali, di carattere, intellettuali, di cultura e professionali
necessari per bene adempiere le funzioni del nuovo grado.
E', inoltre, necessario avere riportato le classifiche indicate nei
successivi articoli. Qualora tali classifiche non siano state
attribuite per assenza dal servizio determinata da malattia
dipendente da causa di servizio, si fa riferimento, ai fini
dell'ammissione agli esami e agli scrutini, all'ultima o alle ultime
classifiche attribuite o, se queste mancano, al giudizio espresso nei
rapporti informativi per i periodi di servizio prestati.
Aver disimpegnato bene le funzioni del proprio grado e' condizione
indispensabile ma non sufficiente per l'avanzamento al grado
superiore.