Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Tra i comuni di cui all'articolo 1, primo comma, del regio
decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 222, convertito nella legge 18
dicembre 1927, n. 2421, devono intendersi compresi tutti i comuni
capoluoghi di provincia e quelli con oltre 30.000 abitanti che
abbiano un ufficio di statistica idoneo.