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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Le disposizioni della legge 5 marzo 1973, n. 29, sono estese ai
sottufficiali ed ai militari di truppa dei Corpi della guardia di
finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di
custodia e ai grandi invalidi per servizio iscritti nel ruolo
d'onore.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 novembre 1975
LEONE
MORO - VISENTINI - GUI
- REALE
Visto, il Guardasigilli: REALE