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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il quadro VII - ruolo speciale unico delle Armi di fanteria,
cavalleria, artiglieria e genio - della tabella n. 1 annessa alla
legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, e'
sostituito da quello riportato in allegato A alla presente legge,
fermo restando il numero massimo dei colonnelli stabilito
dall'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804.