Legge Ordinaria n. 627 del 11/12/1975 (Pubblicata nella G.U. del 15 dicembre 1975 n. 329)
Reclutamento dei sottufficiali della guardia di finanza.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I  vicebrigadieri  in  ferma  volontaria, in rafferma e in servizio
continuativo della guardia di finanza sono tratti annualmente, con le
modalita' indicate nei successivi articoli:
    1)  per  nove  decimi  dei posti disponibili nell'organico, dagli
allievi  della  scuola  sottufficiali  della  guardia  di finanza che
abbiano superato un corso di reclutamento della durata di due anni;
    2)  per  un  decimo  dei  posti  disponibili nell'organico, dagli
appuntati  in  servizio della guardia di finanza che siano dichiarati
idonei  alla nomina a vicebrigadiere ai sensi del successivo articolo
15.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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