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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I vicebrigadieri in ferma volontaria, in rafferma e in servizio
continuativo della guardia di finanza sono tratti annualmente, con le
modalita' indicate nei successivi articoli:
1) per nove decimi dei posti disponibili nell'organico, dagli
allievi della scuola sottufficiali della guardia di finanza che
abbiano superato un corso di reclutamento della durata di due anni;
2) per un decimo dei posti disponibili nell'organico, dagli
appuntati in servizio della guardia di finanza che siano dichiarati
idonei alla nomina a vicebrigadiere ai sensi del successivo articolo
15.